Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17313 del 27/03/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17313 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Piscitello Andrea, nato a Palermo il 31/10/1968
avverso la sentenza 22/5/2012 della Corte d’appello di Palermo sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenica Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Enrico Delehaye, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 22/5/2012, la Corte di appello di Palermo,
confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 15/2/2011, che
aveva condannato Piscitello Andrea alla pena di anni tre di reclusione ed €.
900,00 di multa per più ipotesi di ricettazione di assegni.
2.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,
in punto di disapplicazione della recidiva e di mitigazione del trattamento
Data Udienza: 27/03/2013
sanzionatorio e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo
accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui
ascritti, ed equa la pena inflitta
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente
mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame.
99 cod. pen. Al riguardo eccepisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto
dichiarare estinti per prescrizione i reati contestati nei decreti di citazione
n. 4399/04, 456/05, 3528/04, 4207/04 poiché per tali reati non era stata
contestata la recidiva. Si duole, inoltre del mancato riconoscimento
dell’attenuante speciale di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.
Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato.
2.
Per quanto riguarda il motivo relativo all’applicazione della recidiva,
le censure del ricorrente non sono fondate. Il riconoscimento del vincolo
della continuazione fra i reati di ricettazione oggetto di sei distinti
procedimenti, richiesta dalla difesa dell’imputato, comporta l’unificazione
della condotta criminosa sotto il profilo del reato continuato. Ciò comporta
che l’aggravante soggettiva della recidiva, originariamente contestata
soltanto in due procedimenti, deve necessariamente comunicarsi anche agli
altri episodi criminosi rientranti nello schema del reato continuato.
3.
Ugualmente infondate sono le censure relative alla mancata
concessione delle attenuanti generiche. Sul punto la Corte territoriale ha
specificamente argomentato, con motivazione congrua e priva di vizi logicogiuridici, richiamando i precedenti penali specifici e la gravità dei fatti;
elementi sicuramente rilevanti ai fini degli art. 62 bis e 133 cod. pen.
4.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
2
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157 e
rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al
pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Il Consig i iere estensore
Così deciso, il 27 marzo 2013