Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17313 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17313 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso pr)posto da:
COPPOLINO GIACOMO nato il 16/C8/1980 a MESSINA

avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/4/2017, la Corte di appello di Messina, in riforma
della pronuncia emessa il 26/4/2012 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Giacomo Coppolino quanto al capo a) della rubrica,
perché estinto per prescrizione, e rideterminava la pena in ordine al residuo capo
b) in un anno, due mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa.
2.

Propone ricorso per cassazione il Coppolino, a mezzo del proprio

sanzionatorio, lo stesso avrebbe dovuto esser contenuto in misura minore,
attesa l’intervenuta prescrizione di altre tra le violazioni riunite in continuazione
interna. Eccessivo ed immotivato, inoltre, sarebbe il trattamento sanzionatorio
ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Quanto alla prima doglianza, rileva il Collegio che già la sentenza impugnata
ha evidenziato che – alla data della pronuncia – nessuna delle violazioni di cui al
capo b) era estinta per prescrizione; le contestazioni ex lege n. 401 del 1989 di
cui al 15/3/2009, 29/3/2009 e 4/4/2009, infatti, andavano ad estinguersi,
rispettivamente, il 5/5/2017, il 20/5/2017 ed il 25/5/2017, giusta i termini di cui
agli artt. 157-161 cod. pen. e le intervenute cause di sospensione della
prescrizione stessa.
4.

In ordine, poi, alle circostanze attenuanti generiche, occorre qui

innanzitutto richiamare il costante e condiviso indirizzo per cui, nel motivarne il
diniego, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per
tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); ciò premesso, la Corte
di appello ha fatto buon governo di questo principio, richiamando la personalità
del reo, “soggetto che annovera a suo carico numerosi precedenti penali, anche
specifici”. Ciò, peraltro, in uno con una censura – quella sollevata in sede di
merito – “assolutamente generica”.
Da ultimo, in punto di trattamento sanzionatorio, lo stesso è stato definito in
termini congrui, atteso che – come indicato nella sentenza gravata – “il primo
giudice ha fissato la sanzione in prossimità del minimo edittale e contenendo

difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia. Quanto al trattamento

l’aumento per la continuazione”; sì da non rendere necessari ulteriori sforzi
argomentativi e risultando completa la motivazione sul punto.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,

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