Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17312 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17312 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORM NANZA
sui ricorsi proposti da:
DE LEO ROCCO nato il 28/10/1976 a RUVO DI PUGLIA
DE LEO FRANCESCO nato il 08/09/1941 a RUVO DI PUGLIA

avverso la sentenza del 01/02/2017 del TRIBUNALE di TRANI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 1 febbraio 2017 il Tribunale di Trani ha condannato De Leo
Rocco e De Leo Francesco alla pena di euro 2.600,00 di ammenda in relazione al reato di
cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente appello,
convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, chiedendo la
propria assoluzione, per essere insufficiente la prova della commissione del fatto, e la

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse degli imputati dall’Avvocato Rosanna Adessi,
del Foro di Trani, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore
nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello dalla
stessa proposto sia stato convertito in ricorso per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun
ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

concessione delle circostanze attenuanti generiche.

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