Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17310 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17310 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPOCCI BRUNO nato il 22/05/1970

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del 1/7/2008 del Tribunale di Roma, con cui Bruno Capocci era stato
condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in
relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per il mancato riconoscimento della

quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell’imputato,
l’occasionalità del fatto e lo stato di tossicodipendenza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità intrinseca, consistendo
nella generica doglianza riguardo al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui
al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, disgiunta dalla individuazione di vizi o
manchevolezze della sentenza impugnata, che determina la mancanza della specificità
richiesta per ogni impugnazione dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; sia
perché è volto a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi a
disposizione, sulla base dei quali i giudici di merito ha escluso la configurabilità di detta
ipotesi attenuata.
La Corte d’appello di Roma, in accordo con il primo giudice, ha, infatti, escluso la
configurabilità di tale ipotesi in considerazione della non occasionalità della condotta e del
dato ponderale, giacché l’imputato deteneva 114 dosi di cocaina e aveva la disponibilità
di strumenti idonei al confezionamento in dosi della sostanza stupefacente, all’interno
della sua automobile, sottolineando il dato del quantitativo di principio attivo presente
nelle dosi già confezionale.
Si tratta di motivazione pienamente adeguata e immune da vizi logici, non
censurabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente
inammissibilità del ricorso, mediante il quale è stata proposta una non consentita lettura
alternativa degli elementi a disposizione.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.

1

ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, nonostante il modesto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA