Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1731 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1731 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VADALA’ UGO N. IL 05/10/1972
avverso l’ordinanza n. 589/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 20/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIACOMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina, con ordinanza del 20/2/2013,
rigettava l’istanza di Ugo Vadalà di concessione dell’affidamento in prova al
servizio sociale ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 309 del 1990.
Ripercorsi i precedenti penali dell’istante, sottolineata la sua pericolosità e
rammentato che, tossicodipendente fin dal 2005, Vadalà aveva interrotto il
programma di recupero nel 2008, salvo riprenderlo con trattamento
ambulatoriale solo nel 2012, poco prima che diventasse esecutiva la condanna

l’esecuzione del programma di recupero fosse preordinata al conseguimento del
beneficio richiesto.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Ugo Vadalà, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione.
Il Tribunale non aveva operato alcun vaglio puntuale e sereno della
sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l’ammissione alla misura
alternativa e aveva erroneamente ritenuto che l’esecuzione del programma fosse
finalizzato esclusivamente alla concessione del beneficio.
Ricorrevano tutti i presupposti previsti dall’art. 94 cit. per l’ammissione al
beneficio. La rieducazione aveva avuto inizio nel 2005 e il Tribunale non aveva
espresso alcuna valutazione di pericolosità sociale del ricorrente.
Erroneamente il Tribunale aveva valutato come diversi i programmi
terapeutici iniziati nel 2005 e nel 2012, trattandosi di programma unico. La
motivazione era carente e contraddittoria.

3.

Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente
infondati.

L’art. 94, comma 3, d.P.R. 309 del 1990 impone espressamente al Tribunale
di Sorveglianza di valutare se l’esecuzione del programma di recupero sia
preordinata al conseguimento del beneficio dell’affidamento in prova.
Il Tribunale di Sorveglianza, con l’ordinanza impugnata, ha effettuato questa
doverosa valutazione e ha ritenuto correttamente che il programma terapeutico

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per cui sta espiando la pena, il Tribunale esprimeva la valutazione che

intrapreso da Vadalà nel 2012 fosse nuovo, essendo stato avviato dopo
un’interruzione di quattro anni; per di più ha ampiamente argomentato il giudizio
di pericolosità del soggetto.

La deduzione opposta formulata dal ricorrente – che cioè si tratterebbe di un
unico programma avviato fin dal 2005 – è in fatto e, comunque, propone una
ricostruzione palesemente artificiosa e formalista della vicenda.

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

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