Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17307 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17307 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso pr)posto da:
PROIETTI MASSIMILIANO nato il 05/05/1987 a ROMA

avverso la selter12:a del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha parzialmente
riformato la sentenza del 23/6/2011 del Tribunale di Latina, con cui, a seguito di giudizio
abbreviato, Massimiliano Proietti era stato condannato alla pena di anni due di reclusione
ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
(ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio hashish e ceduto un ulteriore quantitativo
di tale sostanza unitamente a cocaina), e ha assolto l’imputato dal reato di cessione di

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
denunciando vizio della motivazione, per non essere stati adeguatamente chiariti gli
elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile a causa della sua genericità, sia intrinseca, perché non
esplicita adeguatamente il contenuto della censura; sia estrinseca, essendo del tutto
privo di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, di cui
non sono state indicate mancanze o carenze.
Esso, infatti, consiste nella generica affermazione della insufficienza della
motivazione, che invece risulta adeguata, disgiunta dalla indicazione di lacune o di
aspetti non considerati o esaminati in modo insufficiente, e quindi risulta privo della
necessaria specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione, ex art. 581, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., che ne preclude l’esame.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

cocaina, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza impugnata.

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