Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17306 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17306 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

sul ricorso prnposto da:
TONDO FABRIZIO nato il 17/02/1574 a ROMA

avverso la sentenza del 23/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del 11/12/2015 del Tribunale di Roma, con cui Fabrizio Tondo, in
esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni due di reclusione, in
relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen., ha ridotto
tale pena ad anni uno di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, in
considerazione della modesta gravità dei fatti e della propria situazione personale e
familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure afferenti al
trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da
adeguato esame delle deduzioni difensive.
Va ricordato che per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in
tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di
avere considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. e gli altri
dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto,
essendo sottratta al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere
discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena
demandato al giudice di merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad
elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente
corretta (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del
28.11.1988, Rv 180654).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza
tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, oltre che la riconoscibilità di
quest’ultima, in considerazione dei precedenti penali, attribuendo, dunque, rilievo
assorbente alla negativa personalità dell’imputato, quale emergente dal suo certificato
penale: si tratta di motivazione adeguata, essendo stato indicato l’elemento tra quelli di
cui all’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente, non sindacabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità delle doglianze del ricorrente.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

1

vizio di motivazione in ordine alla propria richiesta di esclusione della recidiva o di

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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