Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17304 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17304 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

sui ricorsi prcposti da:
LAARAICHI SAID nato il 06/11/1989
LAARAICHI ABDELOUAHED nato il 13/07/1989

avverso la sentenza del 04/07/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4/7/2017, il Tribunale di Milano applicava a Laaraichi
Said e Laarichi Abdelouahed – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena,
rispettivamente, di due anni, otto mesi di reclusione e 10.000,00 euro di multa e
di due anni, quattro mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa di multa; ad
entrambi era contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen. 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

proprio difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia; il Tribunale non
avrebbe valutato il possibile riconoscimento di una causa di non punibilità ex art.
129 cod. proc. pen., né esaminato compiutamente il materiale istruttorio in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I gravami risultano manifestamente infondati.
Osserva la Corte, infatti, che i ricorrenti si limitano a lamentare che il
Giudice non avrebbe speso alcun argomento circa l’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma in ciò non muovono alcun
concreto riferimento critico al provvedimento impugnato. Sul punto, peraltro,
deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al Giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod.
proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non
potendo ridursi il compito del Giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne
consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n.
41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 4, n. 41408 del 17/9/2013,
Mazza, Rv. 256401; Sez. 4, n. 33214 del 2/7/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071).
Orbene, tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, nel quale

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del

la motivazione della sentenza appare sufficiente poiché richiama gli atti di
indagine, peraltro in modo analitico, evidenziando l’inesistenza di elementi
valutabili a favore degli imputati.
4. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al versamento delle
spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

2

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA