Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17302 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17302 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
sul ricorso pr)posto da:
TRINCHESE CARLO nato il 10/01/1973 a COSENZA
avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/6/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cosenza applicava a Carlo Trinchese – ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. – la pena di due anni, dieci mesi di reclusione e 7.500,00 euro di
multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309.
2.
Propone ricorso per cassazione il Trinchese, a mezzo del proprio
valutato il possibile riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129
cod. proc. pen., fondando la responsabilità su mere presunzioni di tipo logicodeduttivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva la Corte, infatti, che il ricorrente si limita a lamentare che il Giudice
non avrebbe speso alcun argomento circa l’insussistenza di cause di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma in ciò non muove alcun concreto
riferimento critico al provvedimento impugnato. Sul punto, peraltro, deve
richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’obbligo della
motivazione, imposto al Giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare
natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non
potendo ridursi il compito del Giudice a una funzione di semplice presa d’atto del
patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne
consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n.
41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 4, n. 41408 del 17/9/2013,
Mazza, Rv. 256401; Sez. 4, n. 33214 del 2/7/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071).
Orbene, tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, nel quale
difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia; il Tribunale non avrebbe
la motivazione della sentenza appare sufficiente poiché richiama gli atti di
indagine, peraltro in modo analitico, evidenziando l’inesistenza di elementi
valutabili a favore dell’imputato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
nsigliere sensore
Il Presidente
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché