Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17299 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17299 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIRTINA PETRU CLAUDIU nato il 2D/08/1967

avverso la sentenza del 05/09/2017 del GIP TRIBUNALE di MONZA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/9/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Monza applicava a Cirtina Petru Claudiu – ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. – la pena di tre anni, sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa
in ordine ai delitti di cui alla rubrica.
2. Propone ricorso per cassazione il Cirtina, personalmente, chiedendo
l’annullamento della pronuncia per eccessività del trattamento sanzionatorio,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta inammissibile.
In primo luogo, perché proposto personalmente dall’imputato, in data
19/9/2017, allorquando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103 che
– a decorrere dal 3/8/2017 – ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen. nel senso di
imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto
nell’albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di
specie.
In secondo luogo, e comunque, perché la doglianza attiene al trattamento
sanzionatorio ben oltre i termini di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.,
che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc.
pen. soltanto nel caso di illegalità della pena; ipotesi che il ricorrente non
prospetta affatto, lamentandone solo il carattere eccessivo.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

specie con riguardo alla pena base.

nsigliere estensore

Il
Il Presidente

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