Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17298 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17298 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMICO IVANO nato il 10/12/1981 a MILANO

avverso la sentenza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/9/2017, la Corte di appello di Milano, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 29/11/2016 dal locale Tribunale, riduceva la
pena inflitta ad Ivano Amico a tre mesi di reclusione e 300,00 euro di multa,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; allo stesso era
ascritto il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre

2. Propone ricorso per cassazione l’Amico, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della pronuncia per difetto di motivazione in punto di
elemento psicologico del reato, anche alla luce dell’entità degli importi omessi,
non certo ingenti (specie valutando gli stessi dalla soglia di 10.000,00 euro annui
a salire).

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime

1983, n. 638.

emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.
4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello ha steso una
motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e
non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, e
pronunciandosi sulla stessa questione qui riproposta (atteso il pacifico profilo
materiale della condotta), la sentenza – esclusa l’esimente della forza maggiore

economica, avrebbe preferito di tutelare i dipendenti, erogando loro le
retribuzioni; ciò in ragione del consolidato indirizzo a mente del quale il reato di
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico,
ed è integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti,
ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza di una situazione di
difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli
emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo
svolgimento dell’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle
ritenute all’erario, essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto
della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo
contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro
intero ammontare (per tutte, Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017, Agozzino, Rv.
271189).
Quel che precede, peraltro, ulteriormente argomentato con riferimento al
numero delle mensilità interessate dall’omissione (giugno 2011, agosto-dicembre
2011; gennaio-ottobre 2012), tali da generare un importo non versato pari ad
oltre 27.000,00 euro.
Una motivazione, dunque, del tutto adeguata e non suscettibile di critica in forza dei medesimi argomenti già affrontati – ad opera di questa Corte.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

2

– ha negato rilievo alla tesi per cui il ricorrente, in periodo di grave crisi

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

onsigliere stensore

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