Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17297 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17297 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSI ZIED rato il 04/09/1989

avverso la sentenza del 18/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/4/2017, la Corte di appello di Genova confermava la
pronuncia emessa il 6/7/2011 dal Tribunale di Sanremo, con la quale Zied Sassi
era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato – con rito abbreviato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa.
2. Propone ricorso per cassazione il Sassi, a mezzo del proprio difensore,

d’ufficio la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, rileva la Corte che – per costante e condiviso indirizzo
ermeneutico – in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del
fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere
dedotta per la prima volta in cassazione, come nel caso di specie, ostandovi il
disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo
era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul
giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di
pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (per
tutte, Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913; Sez. 7, n. 43838
del 27/5/2016, Savini, Rv. 268281).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

sigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA

chiedendo l’annullamento della pronuncia, per non aver il Collegio rilevato

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