Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17293 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17293 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

sul ricorso proposto da:
LELOUP PIERRE nato il 09/04/1978

avverso la sentenza del 02/12/2016 del TRIBUNALE di MASSA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2/12/2016, il Tribunale di Massa dichiarava Pierre
Leloup colpevole della contravvenzione di cui all’art. 137, d. Igs. n. 152 del 2006
e lo condannava alla pena di tremila euro dì ammenda.
2. Propone appello il Leloup, a mezzo del proprio difensore, chiedendo
l’assoluzione. Per un verso, si contesta la sussistenza del reato, per aver il
soggetto approntato ogni accorgimento per evitare l’evento dannoso; per altro

oggettivi e soggettivi della vicenda in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,
sono inappellabili le sentenze di condanna con le quali è stata applicata la sola
pena dell’ammenda, come nel caso di specie; ne consegue che – qualora tale
impugnazione sia invece proposta – deve verificarsi l’effettiva possibilità di
convertire l’atto di appello in ricorso per cassazione, analizzando il concreto
contenuto dello stesso e la natura delle doglianze ivi sollevate. In particolare, la
Corte di appello – prescindendo da qualsiasi analisi valutativa in ordine alla
indicazione di parte, se frutto cioè di errore ostativo o di scelta deliberata – deve
limitarsi a prendere atto della voluntas impugnationis (elemento minimo che dà
esistenza giuridica all’atto proposto) e trasmettere gli atti al Giudice competente
(in tal senso, Sez. U, n. 45371 del 31/10/2011, Bonaventura, Rv. 220221; tra le
altre, successivamente, Sez. 5, n. 7403 del 26/9/2013, Bergantini, Rv. 259532;
Sez. 1, n. 33782 dell’8/4/2013, Arena, Rv. 257117); questa Corte di legittimità,
di seguito, deve invece verificare se le doglianze proposte con il gravame siano
comunque inquadrabili nella cornice di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.,
avendo riguardo – al di là dell’apparente nomen iuris

alle reali intenzioni

dell’impugnante ed all’effettivo contenuto dell’atto di gravame, con la
conseguenza che, ove dall’esame di tale atto si tragga la conclusione che
l’impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di
impugnazione non consentito dalla legge, l’appello deve essere dichiarato
inammissibile (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, n. Nexhi, Rv. 209336; Sez. 2, n.
47051 del 25/9/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, n. 35442 del 3/7/2009,
Mazzola, Rv. 245150).
Tanto premesso, ritiene la Corte che proprio in quest’ultima ipotesi si versi
nel caso di specie; ed invero, le doglianze proposte (entrambe, ma specialmente

verso, si lamenta l’eccessivo trattamento sanzionatorio, attesi i caratteri

la prima) non rientrano in alcuna delle previsioni di cui all’art. 606 cod. proc.
pen., ma si evidenziano per il palese carattere fattuale, legato al merito della
vicenda ed alla declaratoria di responsabilità. Doglianze, quindi, come tali
inammissibili innanzi a questo Giudice di legittimità.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima

procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

onsigliere estensore

Il Presidente

consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del

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