Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17291 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17291 Anno 2018
IN FATTO
Presidente: CAVALLO RITENUTO
ALDO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna, provvedendo
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
sulla impugnazione di Braian Salaris avverso la sentenza del 19/12/2016 del Tribunale di
Data Udienza: 23/02/2018
Parma, con cui lo stesso era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73,
commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, ha riqualificato il fatto ai sensi del quinto comma dell’art. 73
d.P.R. 309/90, rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc.
pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, a mezzo del suo
difensore, abilitato da procura speciale appositamente conferitagli dall’imputato,
depositata presso la Corte d’appello di Bologna il 27/10/2017 e pervenuta presso la
cancelleria di questa Corte il 9/2/2018.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500,00,
essendo la dichiarazione di rinuncia stata depositata successivamente al deposito del
ricorso e anche alla fissazione dell’udienza camerale di trattazione dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione.