Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1729 del 23/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 1729 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCHEPIS GIOVANNI NATO IL 19/12/1966
avverso la sentenza n. 965/2009 CORTE DI APPELLO DI MESSINA, del
13/4/2012
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di Schepis Giovanni propone ricorso per cassazione contro la
sentenza del 3 dicembre 2012 della Corte d’Appello di Messina che condannava il
ricorrente per il reato di cui all’articolo 334 cod. pen. per aver sottratto un
motociclo al fermo amministrativo cui era stato sottoposto in data 25 agosto
2004. Rileva che per lo stesso fatto vi è già stata sentenza di assoluzione,
produce, del Giudice del Tribunale di Messina in data 18 novembre 2009 e che,
poi, erroneamente la Corte aveva rifiutato la riapertura del dibattimento per
acquisire documentazione, attività non preclusa in sede di giudizio abbreviato.
Il ricorso è fondato.
A prescindere dal principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che
ha ritenuto che la sottrazione del motociclo sottoposto a fermo amministrativo
non costituisca il reato di cui all’art. 334 cod. pen. bensì sia sanzionato da
specifica disposizione non penale del Codice della Strada, risulta, dalla sentenza
allegata dalla difesa, che il Tribunale di Messina aveva già assolto il ricorrente in \17

Data Udienza: 23/11/2012

•1 , •

r

data 18.11.2009 per lo stesso fatto, ritenendo, appunto, che non costituisse
duee Icita 64q Co 2 etig . Co (4, igt q.d&aPve._
reato. gt.A«, CQ4 1 4 1,y».1-0›,
Ci) 4~ 40.444-11.

P.Q.M.

Atinulla senza rinvio la sentenza impugnata per precedente giudicato ex
comma 20 art. 649 cpp C495; ekcZso 23 4 ,( 42.•

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA