Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1729 del 09/12/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1729 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VINOTTI MICHELINA N. IL 07/10/1972

.~,

avverso il decreto n. 5939/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 13/11/2012
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se e le conclusioni del PG Dott. f2A

Udit i difensor

Data Udienza: 09/12/2013

RITENUTO IN FATTO
b’

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino, con decreto del
13/11/2012, dichiarava inammissibile l’istanza di misura alternativa alla
detenzione presentata da Vinotti Michelina, non avendo l’istante dichiarato o
eletto domicilio, come previsto dall’art. 677 comma 2 bis cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione il difensore di Vinotti Michelina, deducendo

Non solo nell’istanza era presente l’elezione di domicilio, ma alla mancata
sottoscrizione personale dell’interessata ovviava la circostanza che ella aveva
personalmente depositato l’istanza ed era stata, quindi, identificata dal
cancelliere.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del decreto impugnato.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

L’istanza diretta ad ottenere la concessione di misure alternative alla
detenzione era priva di sottoscrizione; né, contrariamente a quanto sostenuto in
ricorso, appare certo che a depositare l’istanza fosse stata l’interessata
personalmente, atteso che il Cancelliere aveva soltanto dato atto del deposito,
indicando, sì, la persona che vi aveva proceduto come Vinotti Michelina, ma
senza identificarla.
In definitiva, manca la certezza della provenienza della dichiarazione,
cosicché l’elezione di domicilio – che deve provenire personalmente dal
condannato (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009 – dep. 19/05/2010, Mammoliti,
Rv. 246720) – è del tutto inefficace.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle
Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v.
sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

2

violazione di legge e vizio di motivazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 9 dicembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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