Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17289 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17289 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

sui ricorsi preposti da:
MEMA ROLAND ALIAS LANDI nato il 11/05/1987
SHIRJA DASFIN012 nato il 02/11/1988 a ALBANIA( ALBANIA)

avverso la sentenza del 27/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRESCIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Brescia ha applicato a Mema Roland, alias Landi, e a Shirja Dashnor le pene
dagli stesse richieste ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione a plurime
violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mema Roland,
lamentando violazione degli artt. 62, 114, 132 e 133 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90, in

ruolo subalterno tra i concorrenti nel reato.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Shirja
Dashnor, lamentando mancanza di motivazione circa l’insussistenza di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., essendosi il giudice per le indagini
preliminari limitato a richiamare gli atti di indagine e le ammissioni dei fatti da parte
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, peraltro affidati a censure prive della necessaria specificità, essendo
prive di autentico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sono
manifestamente infondati.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argornentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dagli atti di indagine, tra
cui le intercettazioni telefoniche e ambientali, e la sottolineatura delle dichiarazioni scritte
di natura confessoria degli addebiti rese da entrambi gli imputati, con la conseguente
corretta esclusione della configurabilità di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen. e l’insussistenza delle carenze motivazionali lamentate al riguardo da
Shirja Dashnor.
Quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando, come nel caso di specie, egli dia atto
di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti e della congruità della pena.

1

relazione alla entità della pena, non essendo stato adeguatamente considerato il suo

Risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza, una tale indagine, con
esito positivo per la ratifica del patto, tra l’altro contemplante il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche a entrambi gli imputati e a Mema Roand anche di quella
di cui all’art. 114 cod. pen., cosicché risulta anche essere stato considerato il suo ruolo
subalterno, l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato (ex plurimis, Sez. 5, 25
gennaio 2000, n. 489, Rv. 215489).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
,

n 3.000.00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

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