Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17288 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17288 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso pr)posto da:
ELZYAZDI ABDERRAHIM nato il 04/06/1.983

avverso la sentenza del 20/06/2014 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/6/2014, la Corte di appello di Roma confermava la
pronuncia emessa il 18/5/2011 dal locale Tribunale, con la quale Abderrahim

glzyazdi era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 171-ter, I. n. 633
del 1941 e condannato alla pena di tre mesi di reclusione e 2.000,00 euro di
multa.
2. Propone ricorso per cassazione l’Alzyazdi, a mezzo del proprio difensore,

responsabilità

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta inammissibile.
Osserva la Corte, infatti, che la doglianza proposta emerge come del tutto
generica, apodittica e priva di qualsivoglia specificità, mancando in essa anche il
minimo riferimento agli argomenti impiegati dal Collegio di appello; rispetto ai
quali, pertanto, il ricorso non si pone affatto come concreta censura.
A ciò si aggiunga, peraltro, che l’impugnazione di merito non concerneva
affatto la responsabilità per il reato contestato, avendo ad oggetto soltanto il
riconoscimento di un’attenuante e la sostituzione della pena detentiva con quella
pecuniaria; censure sulle quali la decisione si è espressa con congruo argomento,
neppure menzionato nel corpo del ricorso.
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
nsigliere estensore

Il Presidente

chiedendo l’annullamento della pronuncia per difetto di motivazione in punto di

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