Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17285 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17285 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATANIA ENZA MARIA nato il 29/04/1972 a CASTELVETRANO

avverso la sentenza del 20/06/2017 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 giugno 2017 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Marsala, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Catania Enza Maria
alla pena di euro 2.400,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 18, comma 1,
lett. g), e 55, comma 5, lett. e), d.lgs.81/2008.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, chiedendo la propria assoluzione, per

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputata dall’Avvocato Giuseppe Accardo,
del Foro di Marsala, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore
nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
A nulla rileva che l’appello dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso
per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

essere insufficiente la prova della commissione del fatto, e la riduzione della pena.

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