Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17282 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17282 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso prgposto da:
JARMOUNI Al -IMED nato il 01/01/1989
avverso la sentenza del 21/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Pisa ha applicato a Jarmouni Ahmed la pena dallo stesso richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, a cagione della sua
essersi il Tribunale limitato al riguardo a fare riferimento agli di indagine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato censure prive della necessaria specificità, è
manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dai verbali di
perquisizione e sequestro e dalla comunicazione di notizia di reato, sulla base dei quali è
stata espressamente esclusa la sussistenza di cause di proscioglimento.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
insufficienza, non essendo stata verificata l’insussistenza di cause di proscioglimento, per