Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17282 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17282 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
XHAFA ARDJAN N. IL 04/03/1965
avverso l’ordinanza n. 687/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
25/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 15/02/2013

Premesso che la Corte d’appello di Venezia, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 25.11.2011 ha respinto l’istanza con la quale Xhafa Ardjan aveva chiesto l’applicazione
della disciplina del reato continuato tra due delitti in materia di stupefacenti giudicati con
sentenze separate: uno commesso il 3.10.1998 e l’altro il 6.9.2000;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
considerando non sussistente un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato, in quanto

potendosi confondere l’unicità del disegno criminoso con una generica scelta delinquenziale e
dovendosi tenere conto che tra i due fatti vi era una notevole distanza di

tempo; risultava

inoltre che erano stati compiuti con diverse modalità e in concorso di persone diverse;

Rilevato che nei motivi di ricorso avverso la suddetta ordinanza si sostiene che il giudice
dell’esecuzione avrebbe dovuto dedurre l’unicità del disegno criminoso alla base dei due reati
in questione, oltre che dalla stessa tipologia, dalle identiche modalità di commissione e dalla
contiguità spazio temporale tra gli stessi;

Rilevato che in data 19.11.2012 l’imputato ha rinunciato all’impugnazione;

Considerato che l’ intervenuta rinuncia comporta, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera

d), C.P.P., l’inammissibilità della impugnazione e che conseguono la relativa declaratoria e la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione
– al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma, che la Corte determina,
nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo;
P.

Q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 500 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 15 febbraio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

non erano ravvisabili indici sintomatici di una preventiva programmazione degli stessi, non

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