Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17280 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17280 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDI NANZA
sul ricorso pr3posto da:
BORZACCHIELLO FRANCESCO nato il 28/04/1983 a MADDALONI

avverso la sentenza del 23/06/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente
riformato la sentenza del 27/1/2017 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Nola, riducendo la pena inflitta a Francesco Borzacchiello per il reato di cui all’art. 73
d.P.R. 309/90 ad anni tre di reclusione ed euro 22.000,00 di multa e confermando nel
resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

stupefacente sequestrata e il rinvenimento nella abitazione dell’imputato di un bilancino
di precisione e di materiale idoneo al confezionamento dello stesso in dosi non erano
indici sicuri di reità, essendo detta sostanza destinata al consumo personale del
ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d’appello e privo di autentico confronto
con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, essendo volto a
conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto a disposizione,
adeguatamente considerati dai giudici di merito per addivenire alla affermazione della
destinazione a fine di spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato e alla
conseguente affermazione della sua responsabilità.
La Corte territoriale ha, infatti, escluso la destinazione a uso personale della
sostanza stupefacente detenuta dall’imputato nella sua abitazione, in considerazione
della quantità, trattandosi di 300 grammi di hashish (pari a 1.673 dosi medie) e di 45
grammi di marjuana (pari a 248 dosi medie), e della disponibilità di strumenti atti al
confezionamento in dosi, escludendo conseguentemente la destinazione al consumo
personale e ritenendo pertanto provata la finalità di cessione: si tratta di motivazione
adeguata, coerente con gli elementi a disposizione, fondata su consolidate massime di
esperienza (riguardo ai quantitativi solitamente detenuti per il solo consumo personale),
immune da vizi logici e non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con
la conseguente inammissibilità del ricorso, affidato a censure non consentite dalla legge.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.

1

violazione di legge penale e vizio della motivazione, giacché la quantità di sostanza

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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