Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1728 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1728 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D’AMICO EDUARDO nato il 25/9/1940
2)

NOTO LA DIEGA CARLO ROSARIO nato il 25/1/1940

3)

SASSAROLI FRANCO nato il 24/5/1954

avverso la sentenza n. 1686/2009 CORTE DI APPELLO DI SALERNO, del
13/3/2012
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito l’ Avv. RUGGIERO ANDREA , sostituto dell’avv. DE CARO, per D’Amico
e Noto La Diega, l’ Avv. VINCENZO CRUPI per Noto La Diega e l’Avv. GERARDO
GRISI per Sassaroli che hanno concluso per raccoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Salerno, pronunciando In sede di rinvio dalla Corte di
Cassazione, con sentenza del 13 marzo 2012 riformava la sentenza di condanna
pronunziata nei confronti di D’Amico Eduardo, Noto La Diega Carlo Rosario e
Sassaroli Franco dal Tribunale di Salerno in data 24 ottobre 2006, prosciogliendo
gli imputati per prescrizione del reati.
Nei confronti dei ricorrenti e di altri soggetti si era proceduto per una
pluralità di reati contro la Pubblica Amministrazione commessi in Cava dei Tirreni

Data Udienza: 23/11/2012

dagli amministratori comunali nonché dai responsabili della impresa che, insieme
all’ente pubblico, avevano creato la società mista a capitale pubblico Seta spa,
destinata allo svolgimento di servizi comunali in materia di gestione ambientale.
Il Tribunale t con la predetta sentenza / aveva disposto l’assoluzione per la
maggior parte dei fatti contestati e la condanna per due sole vicende: la prima,
una falsità ideologica ai sensi dell’art. 483 cod. pen., in quanto il D’Amico ed il
Noto La Diega, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della
società Seta, avevano attestato, in una istanza del 6 maggio 1999 nell’ambito

dei rifiuti, che la società mista Seta aveva la disponibilità effettiva di veicoli
speciali presi in locazione dalla società TSA spa amministrata dal Sassaroli in
base ad un contratto di locazione simulato. I veicoli erano invece in parte restati
In uso alla società proprietaria ed in altra parte risultavano già venduti. Sentito il
responsabile dell’albo gestori rifiuti, costui aveva dichiarato come le iscrizioni
fossero disposte in base ad attestazioni di disponibilità dei necessari beni
strumentali da parte delle stesse imprese richiedenti. Perciò li tribunale riteneva
che il fatto effettivamente integrasse il reato di “falsità ideologica commessa dal
privato in atto pubblico” (art. 483 cod. pen.).
La seconda vicenda, contestata a D’Amico e Noto La Mega nella citata
qualità nonché al Sassaroli Franco, quale direttore con mansioni di tenuta di
contabilità, consisteva in una truffa ai danni del Comune di Cava dei Tirreni cui,
nel 1996, in sede di convenzione per lo svolgimento del servizio di igiene urbana,
i ricorrenti avevano prospettato nella relazione tecnico economica, tra i costi di
gestione, la specifica spesa di 450 milioni di lire annue per l’assunzione di 9 unità
lavorative; a tale previsione non era però seguita la assunzione di tale personale
ma la società mista aveva comunque percepito un canone per il servizio che
comprendeva il costo per quei lavoratori in realtà non assunti. Il Tribunale
giungeva alla conclusione che l’ente pubblico non avrebbe prestato accordo ad
una diversa soluzione quanto al numero di lavoratori assunti o avrebbe
comunque richiesto condizioni economiche significativamente diverse, con
corrispondente riduzione del canone. Era stata così realizzata una truffa
contrattuale costituita da una pluralità di eventi dannosi rappresentati da ogni
pagamento, a scadenza periodica, di canoni maggiorati rispetto al dovuto. Inoltre
ognuno di tali pagamenti risultava assistito da una condotta di artifizi o raggiri
per cui la responsabilità doveva essere attribuita anche al Sassaroli Franco che,
tra le varie attività svolte nel corso del suo servizio per la Seta, era stato anche
addetto al controllo di quelle fatture contenenti costi non sostenuti, fatture che
quindi risultavano un artifizio idoneo alla esecuzione della truffa.

2

del procedimento di richiesta di iscrizione all’albo nazionale imprese di gestione

Cori la sentenza impugnata, la Corte di Appello valutava gli atti ed i motivi di
appello giungendo alla conclusione che non ricorressero le condizioni per la
assoluzione degli imputati e rilevava che per le due imputazioni residue era
intervenuta la prescrizione.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere
l’assoluzione nel merito.
I difensori di Noto La Diega e D’Amico con primo motivo deducono la
violazione di legge in relazione all’articolo 129 2° comma cod. proc. pen. per
probatori che giustificavano l’emissione della sentenza di assoluzione ( nonché il
vizio di motivazione In ordine alle ragioni con le quali era stata pronunciata
sentenza meno favorevole di estinzione del reato per prescrizione. Osservano, in
ordine al reato di falso, che il contratto di noleggio degli automezzi non faceva
venir meno la disponibilità dei veicoli in favore della Seta; inoltre, la circostanza
della presunta vendita degli automezzi prima del contratto di noleggio non era
vera. In ogni caso, non vi era una falsa attestazione diretta al pubblico ufficiale
contenuta in un atto pubblico perché l’atto in questione era una mera scrittura
privata.
Quanto alla contestazione di truffa, la difesa osserva come le prestazioni
previste dalla convenzione fossero state tutte effettivamente erogate ed anche
come le spese fossero state effettivamente sostenute; i costi, quindi, erano
assolutamente identici a quanto preventivato; pertanto non emergeva né la
esistenza di un vantaggio né la esistenza di un danno ingiusto.
Ricorrevano quindi le condizioni per la assoluzione in merito dei ricorrenti.
Sassaroli Franco, con ricorso sottoscritto personalmente, parimenti deduce
la violazione dell’articolo 129 cod. proc. pen. emergendo la prova documentale
della sua innocenza. Rileva che all’epoca dei fatti contestati non era dipendente
della Seta ed era poi divenuto dirigente solo dopo le condotte in questione, nel
corso dell’anno 2000.
I ricorsi sono manifestamente infondati.
I ricorrenti, pur apparentemente contestando la violazione di legge in
relazione all’art. 129 cod. proc. peri, perché la Corte di Appello avrebbe
erroneamente ritenuto di applicare la causa di estinzione dei reati, non
considerando la possibilità di assoluzione allo stato degli atti, in realtà pongono
un problema di vizio di motivazione. Infatti la Corte di Appello, applicando
correttamente sul piano formale la disposizione di cui all’articolo 129 cod. proc.
peri., ha espressamente motivato in ordine alla assenza delle condizioni per la
assoluzione nel merito; gli stessi ricorsi, nello svolgimento delle argomentazioni

3

essere stati dichiarati i reati prescritti a fronte della presenza in atti di elementi

a sostegno, hanno sviluppato il tema della erroneità di valutazione del materiale
probatorio da parte dei giudici di merito.
Va quindi rammentata la regola, affermata costantemente da questa Corte,
secondo la quale l in sede di giudizio di legittimità ; non è possibile disporre
l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione in presenza di una causa di
estinzione del reato atteso l’obbligo di cui all’articolo 129 cod. proc. pen, di
immediata declaratoria di estinzione del reato (“In presenza di una causa di

estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione
l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. (In
motivazione, la 5.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in
presenza di una nullità di ordine generale). (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275)”).
Una diversa situazione può ricorre solo quando sia possibile l’annullamento
senza rinvio, ma non è situazione che ricorra nel caso di specie in quanto, per le
specifiche doglianze dei ricorrenti, sarebbe necessario un nuovo apprezzamento
di merito del materiale probatorio, attività che può essere espletata sono dal
giudice di merito in sede di rinvio.
Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria deve essere
determinata nella misura di cui in dispositivo..4′” ettirtObt«.
puo (.1~,
A)” (0404•b*V
P.Q.M.

44$40 diee- (ANIA-M. 04-

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

GpsT akci50 LQ £3-44-1Z.

4

della sentenza impugnata In quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque

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