Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17279 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17279 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORM NANZA
sul ricorso prDposto da:
FAIELLO GIOVANNI nato il 06/02/1982 a NAPOLI

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/10/2016, la Corte di appello di Napoli, in riforma
della pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale
il 6/5/2016, rideterminava la pena irrogata a Giovanni Faiello in quattro anni di
reclusione e 16.000 euro di multa con riguardo al delitto di cui all’art. 73, comma
1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Propone ricorso per cassazione il Faiello, personalmente, chiedendo
l’annullamento della pronuncia per il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve di

cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. citato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Rileva questa Corte, infatti, che il Faiello – in sede di appello – ha rinunciato
ad ogni doglianza in punto di responsabilità e qualificazione giuridica della
condotta, limitando la richiesta ad una mitigazione del trattamento
sanzionatorio; il riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 citato,
fattispecie autonoma di reato, non può pertanto esser più richiesto in questa
sede.
E fermo restando, peraltro, che la Corte di appello si è pronunciata sul punto
con argomento congruo e non censurabile, ossia evidenziando la differente
natura delle sostanze rinvenute, la loro quantità e le organizzate modalità della
condotta illecita, tali da evidenziare l’inserimento del soggetto in una più ampia
organizzazione criminale.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il •nsigliere estensore

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Il Presidente

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Il Funzio

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