Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17278 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17278 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso praposto da:
ANZALDI PIETRO nato il 23/02/1973 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 20/07/2017 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/7/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Marsala applicava a Pietro Anzaldi – ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. – la pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in
ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato chiedendo l’annullamento della
pronuncia, della quale sarebbe carente il profilo argomentativo in ordine alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte
secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al Giudice dagli artt. 111 Cost. e
125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, non può non essere
conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento,
rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del Giudice a una funzione
di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee
argonnentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto
negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. E senza tacere, peraltro, che la doglianza qui proposta in tema
di responsabilità risulta del tutto generica, apodittica e priva di qualsivoglia
richiamo ad elementi concreti; come tale, palesemente inammissibile.
4. Ancora, l’Anzaldi si limita a lamentare che il Giudice non avrebbe speso
alcun argomento circa l’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen., ma in ciò non muove alcun concreto riferimento critico al
provvedimento impugnato. Sul punto, peraltro, deve richiamarsi il costante
orientamento di questa Corte secondo cui l’obbligo della motivazione, imposto al
Giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen. per tutte le
sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del Giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne
consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti

responsabilità ed all’eventuale sussistenza di cause di non punibilità.

emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata
compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 2, n.
41785 del 6/10/2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 4, n. 41408 del 17/9/2013,
Mazza, Rv. 256401; Sez. 4, n. 33214 del 2/7/2013, Oshodin Osi, Rv. 256071).
Orbene, tale orientamento trova applicazione anche nel caso di specie, nel quale

indagine, peraltro in modo analitico (comunicazione notizia di reato, verbali di
arresto, di perquisizione e sequestro), evidenziando l’inesistenza di elementi
valutabili a favore dell’imputato.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

la motivazione della sentenza appare sufficiente poiché richiama gli atti di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA