Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17278 del 15/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17278 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUSCO GIANLUCA N. IL 28/10/1970
avverso la sentenza n. 531/2012 TRIBUNALE di BRINDISI, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
Data Udienza: 15/02/2013
Con sentenza 3/7/12 ex art. 444 cpp il Tribunale di Brindisi applicava nei confronti di Fusco
Giariluca, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente del
rito, la pena su richiesta di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati (in Francavilla Fontana, il
6/6/12) di tentato incendio e incendio continuato delle autovetture di diversi proprietari.
Ricorreva per cassazione la difesa del Fusco, deducendo violazione di legge per la mancata
valutazione della sussistenza di cause di esclusione della responsabilità o comunque in favore
dell’imputato e della congruità della pena. Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il ricorso, generico e manifestamente infondato, è inammissibile. La sentenza impugnata ha
sufficientemente e correttamente adempiuto all’obbligo di motivazione (art. 546.1. lett. e cpp),
giusta lo speciale schema argomentativo proprio della pronuncia ex art. 444 cpp nei termini
ormai definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che, tra l’altro, ritiene sufficiente
l’enunciazione, eventualmente anche implicita (e nel caso è stata esplicita), dell’insussistenza
dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cpp. Inammissibili, poi, le censure
al trattamento sanzionatorio pattuito dalle stesse parti, salvo il caso (che nella specie neppure
è dedotto) di una sua illegalità.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che nel caso va applicata in misura
congruamente superiore al minimo per la palese pretestuosità e dilatorietà del ricorso.
Pqm
visti gli artt. 606.3. e 616 cpp,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di 1.500 euro alla Cassa delle ammende.
Roma, 15/2/13
Il processo era assegnato alla settima sezione penale di questa Corte. Il PG concludeva per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.