Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17277 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17277 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso prifflosto da:
EL AMMARI MOHAMMED nato il 01, 1 01/1981

avverso la sentenza del 12/07/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCO
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/7/2017, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecco applicava ad El Ammari Mohammed – ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen. – la pena di tre anni, dieci mesi di reclusione e 16.000,00 euro di
multa in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 1,
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

della pena, necessario attesa la contestata continuazione tra diverse condotte
illecite.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, infatti, che la mera lettura dell’incipit della sentenza
(“Svolgimento del processo”) consente di individuare appieno il percorso seguito
dal Giudice per la determinazione del trattamento sanzionatorio, calcolato
muovendo dalla pena base (8 anni di reclusione e 30.000,00 euro di multa),
diminuita per l’effetto delle circostanze attenuanti generiche (5 anni, 4 mesi di
reclusione e 20.000 euro di multa), aumentata per la continuazione (5 anni, 9
mesi di reclusione e 24.000 euro di multa), ed infine ridotta per la scelta del rito
(3 anni, 10 mesi di reclusione e 16.000 euro di multa).
4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il

igliere

tensore

Il Presidente

DEPOSrTATA

chiedendo l’annullamento della pronuncia per omessa indicazione del calcolo

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