Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17276 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17276 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHARTAOUI 2:IED nato il 20/02/1986

avverso la sentenza del 26/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PADOVA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Padova ha applicato a Chartaoui Zied la pena dallo stesso richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 bis, d.P.R.
309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione complessivi grammi 155,05 di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, da cui erano ricavabili 1.037,00 dosi medie
singole).

mancanza assoluta di motivazione riguardo alla insussistenza di cause di proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale si era limitato a richiamare
genericamente gli atti di indagine, senza alcuna ulteriore precisazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure prive della necessaria specificità, è
manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dai verbali di arresto,
perquisizione e sequestro e dalla consulenza tossicologica eseguita sulle sostanze
stupefacenti sequestrate, sulla base dei quali il Tribunale ha esplicitamente escluso la
sussistenza di cause di proscioglimento, con la conseguente adeguatezza della
motivazione anche a tale riguardo.
Ne consegue il rigetto del ricorso, affidato a doglianze generiche e
manifestamente infondate.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
1

L

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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