Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17275 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17275 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso prgposto da:
MURTAZA DANIELA MARIA nato il 04/10/1977

avverso la sentenza del 02/10/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, provvedendo
sulla impugnazione di Murtaza Daniela Maria avverso la sentenza del 28/3/2013 del
Tribunale di Prato, con cui era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi sei di
reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90 (ascrittole in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo
cocaina), la ha assolta per non aver commesso il fatto relativamente alla contestazione

di reclusione ed euro 6.000,00 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
vizio della motivazione nella valutazione delle prove testimoniali, in quanto le ragioni che
avevano indotto la Corte a escludere la partecipazione della ricorrente alla cessioni di
stupefacenti a Luca Chemeri avrebbe dovuto condurre alla sua assoluzione anche
relativamente agli altri episodi, tenendo conto dell’esito negativo della perquisizione
eseguita nella abitazione della ricorrente e della equivocità degli altri elementi di
riscontro, quali i nomi registrati nella memoria di un telefono portatile che non era stato
accertato fosse utilizzato dalla ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo privo di autentico confronto critico con la
motivazione della sentenza impugnata, della indicazione degli elementi di prova
asseritamente travisati e volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di fatto a
disposizione, adeguatamente e logicamente considerati dai giudici di merito.
La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto riconducibili alla imputata le cessioni di
stupefacenti contestate, eccettuate quelle a favore di Luca Chemeri per le quali ha
pronunciato sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, sulla base delle
dichiarazioni degli acquirenti, dei riconoscimenti e dei riscontri derivanti dalla attività di
indagine svolta dalla polizia giudiziaria (da cui era emerso una regolare andirivieni dalla
abitazione della imputata di persone tossicodipendenti), oltre che in considerazione dei
numeri telefonici archiviati dalla ricorrente sul telefono portatile dalla stessa utilizzato.
La ricorrente, a fronte di tale ricostruzione, coerente con gli elementi a
disposizione e immune da vizi logici, ne propone una mera rivisitazione, disgiunta dalla
individuazione di violazioni di legge, vizi o manchevolezze della motivazione, fondata
esclusivamente su un diverso apprezzamento degli elementi di prova acquisiti, non
consentito nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una

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delle cessioni a favore di Chemeri Luca, rideterminando la pena in anni uno e mesi dieci

eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il P esidente

proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

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