Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17274 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17274 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEBIAAD RAFIK nato il 01/01/1987

avverso la sentenza del 24/02/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze, provvedendo
sulla impugnazione proposta da Lebiad Rafik nei confronti della sentenza del 16/12/2009
del Tribunale di Firenze, con cui, in esito a giudizio abbreviato, lo stesso era stato
condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in relazione al
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere illecitamente detenuto a fine
di spaccio grammi 1,06 di sostanza stupefacente del tipo hashish), ha escluso la

mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, confermando nel resto la sentenza
impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, lamentando violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen., mancanza di
motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della
pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche e riproduttive dell’atto d’appello,
è volto conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi considerati dai giudici
di merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Corte territoriale ha escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti
generiche in considerazione dei precedenti specifici e non remoti dell’imputato: si tratta
di motivazione adeguata, in quanto ha fatto riferimento agli elementi, tra quelli di cui
all’a rt . 133 cod. pen., ritenuti prevalenti per escludere l’invocato beneficio, e non è
sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
Anche la misura della pena è stata adeguatamente giusti fi cata, con il riferimento
alle modalità organizzate dello spaccio, ed anche tale motivazione risulta idonea a dar
conto delle ragioni delle determinazione della pena e non è censurabile sul piano
valutativo nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).

1

circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 bis cod. pen. e ha rideterminato la pena in

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Pre idente

P.Q.M.

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