Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1727 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1727 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MALINCONICO ANTONIO NATO IL 12/9/1956
avverso la sentenza n. 1053/2009 CORTE DI APPELLO DI SALERNO, del
9/3/2012
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12 aprile 2012 la Corte di Appello di Salerno confermava la
condanna di Malinconico Antonio, sostituendo la pena detentiva con la
corrispondente pena pecuniaria, per due reati di minaccia ai sensi dell’art. 612
cod. pen., così derubricata l’originale contestazione del reato di cui all’art. 336
cod. pen., per aver il ricorrente, in un’occasione, mediante telefonate minatorie
ed in una seconda occasione, mediante lettera anonima, minacciato il funzionario
responsabile del servizio urbanistica dell’Ufficio Tecnico del Comune di Giffoni
Valle Piana per aver rilasciato un permesso di costruire in favore della
proprietaria di un fondo confinante con la sua proprietà per la realizzazione di un
manufatto che riteneva antiestetico e costruito su di un muro di proprietà
condominiale. La Corte di Appello confermava la valutazione del Giudice di primo
grado che aveva ritenuto la certezza della provenienza delle due minacce dal
ricorrente, indipendentemente dalle prove opposte per affermare che non era
stato lui l’ autore diretto della telefonata ed il redattore della lettera minatoria, in

Data Udienza: 23/11/2012

quanto il contenuto delle minacce corrispondeva esattamente alle espressioni e
modalità usate dal ricorrente nell’occasione in cui si era recato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale per manifestare il proprio disappunto per il rilascio del
predetto permesso. La Corte, quindi, confermava l’ipotesi che il ricorrente
potesse aver operato tramite terze persone. Osservava, infine, che andavano
condivise anche le argomentazioni in ordine alla gravità della vicenda per
escludere la applicabilità delle attenuanti generiche.
Avverso tale decisione propone ricorso il difensore ; con primo motivo
la Corte valutato le prove a discarico, nonché la irragionevolezza della
motivazione che afferma un ruolo del ricorrente di mandante delle minacce
senza elementi che riscontrino tale versione e, comunque, per non aver
proceduto una revisione critica alla sentenza. Con secondo motivo contesta la
manifesta illogicità della motivazione laddove si ritiene di escludere che possa
esservi stato l’intervento di terze persone o comunque vi fossero altri contro..
interessati che possano essersi resi responsabili delle minacce. Osserva, infatti,
che dagli atti risulta che, oltre ad esso ricorrente, vi erano altre persone
interessate, condomini dello stesso edificio. Per tali persone risultava in atti una
ordinanza del tribunale di Salerno che, secondo il difensore, definiva il
contenzioso civile tra le parti. Svolge poi ulteriori argomenti in merito per
affermare la possibilità di letture alternative alla sua responsabilità nell’ aver
mosso le minacce in questione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
14%40.4%2.; sono state riportate in modo analitico il contenuto della sentenza e
motivi di impugnazione; risulta in modo evidente come non vi sia alcun vizio di
omessa motivazione in quanto è stata valutata la tesi di accusa e le relative
prove, ritenendosi assai probabile che la condotta possa essere stata tenuta da
terzi soggetti per conto del Malinconico, e si è quindi tenuto conto anche delle
prove a discarico/ giungendosi a conclusione che non avesse rilievo, nell’ottica
della condotta commessa tramite terzi, la dimostrazione che il ricorrente non
potesse essere autore diretto dei fatti. Tutti gli altri profili indicati quali carenza
di motivazione, invece, si risolvono In una contestazione sulla possibilità
alternativa di lettura del medesimo materiale probatorio. Sotto tale ultimo
profilo, si rammenta come il giudice di legittimità non possa, laddove non
emergano chiari vizi logici, quali appunto la carenza o l’illogicità della decisione,
procedere ad una autonoma valutazione del materiale probatorio per trarne una
diversa ricostruzione. Tale conclusione vale in ordine ad entrambi i motivi che, in
modo peraltro ripetitivo, si limitano a ribadire la pretesa impossibilità per il

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deducendo la violazione di legge ed il vizio di omessa motivazione per non aver

ricorrente di commettere direttamente la condotta incriminata e la presenza di
possibili altri sogge0 che potevano rendersi autori delle minacce stesse.
Attesdiragiont) per la declaratoria di inammissibilità, la sanzione pecuniaria
può determinarsi come da dispositivo

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle
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