Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17269 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17269 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso pr-gposto da:
SOUAYAH AHMED nato il 03/10/1978
avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23/11/2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 17/10/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Livorno, rideterminava la pena complessiva a carico
di Ahmed Souayah (anche in continuazione con reati di cui ad una precedente
condanna) in nove anni, dieci mesi di reclusione e 32.000,00 euro di multa; allo
stesso era contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 110, 73, comma
2. Propone ricorso per cassazione il Spouayah, personalmente, chiedendo
l’annullamento della pronuncia; la Corte di appello avrebbe irrogato un
trattamento eccessivamente severo, anche alla luce del comportamento
processuale tenuto dal soggetto, ed immotivata sarebbe la mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche, in uno con il riconoscimento della
recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, infatti, che la doglianza proposta emerge come del tutto
apodittica e priva di qualsivoglia argomento, oltre che di ogni riferimento
specifico alla pronuncia impugnata; sì da non poter esser considerata effettiva
censura della stessa.
A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha rideterminato il complessivo
trattamento sanzionatorio con congruo argomento, insuscettibile di confutazione
in questa sede. In particolare, ha evidenziato che le tardive ammissioni di
responsabilità non potevano valere nell’ottica delle invocate circostanze
attenuanti generiche, tenuto conto della gravità ed univocità del quadro
probatorio assunto; del pari, il comportamento
post factum
non poteva
giustificare lo stesso invocato beneficio, “a fronte dell’elevato disvalore della
condotta per il carattere serrato, professionale dello spaccio e per i quantitativi
trattati”. In tal modo, dunque, la sentenza ha fatto buon governo del principio, di
costante affermazione giurisprudenziale, a mente del quale, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il
Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri
disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del
19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Del tutto congrue, ancora, sono poi le considerazioni della Corte di merito
circa l’entità complessiva del trattamento sanzionatorio, comunque non riducibile
alla luce della contestata – e riconosciuta – recidiva specifica, reiterata ed
infraquinquennale; considerazioni sulle quali non è stata proposta alcuna
doglianza specifica.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
onsigliere tensore
Il Presidente
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di