Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17268 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17268 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KIBIR SALAH nato 02/06/1976

avverso la sentenza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2017, la Corte di appello di Firenze confermava la
pronuncia emessa il 3/3/2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Pisa, con la quale Salah Kibir era stato giudicato colpevole del delitto di cui
agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato con rito abbreviato – alla pena di quattro anni di reclusione e 14.000,00 euro di
multa.

chiedendo l’annullamento della pronuncia; la Corte di appello avrebbe
confermato il trattamento sanzionatorio con motivazione viziata, ed in particolare
contraddittoria, ossia richiamando la stessa pena irrogata in prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta del tutto infondato.
Osserva la Corte, infatti, che, pronunciandosi proprio in punto di sanzione
applicanda, il Collegio di merito ha steso una motivazione non manifestamente
illogica e, quindi, non censurabile; in particolare, e valorizzando l’elevatissimo
dato ponderale della sostanza in sequestro – pari a 329,583 kg. di hashish
trasportati dal Marocco, tali da ricavare 66.000 dosi singole (quel che aveva
giustificato la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 80,
comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) – la sentenza ha inteso muovere dal massimo
edittale previsto per il delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. citato, e su
questo applicare la riduzione per la scelta del rito. Ancora sul punto, la pronuncia
ha poi rilevato che il Kibir non aveva denotato alcuna resipiscenza. E fermo
restando, peraltro, che l’inquadramento sanzionatorio contestato ha comunque
visto concedere le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla
contestata circostanza aggravante.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

2. Propone ricorso per cassazione il Kibir, a mezzo del proprio difensore,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

onsigliere estensore

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