Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17268 del 15/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17268 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO SAVERIO FRANCESCO N. IL 22/04/1980
avverso la sentenza n. 595/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
Data Udienza: 15/02/2013
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge (artt. 99 e 69 cp) e vizio di
motivazione: in forza della sentenza n. 192/07 la contestazione della recidiva è facoltativa e
non prevale automaticamente sulle attenuanti e il giudice doveva valutare in concreto. Ciò non
era stato fatto in modo adeguato. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il processo era assegnato alla settima sezione penale di questa Corte. Il PG concludeva per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, in fatto e manifestamente infondato, è inammissibile (art. 606.3. cpp). Esso tende a
sovrapporre le proprie valutazioni a quelle congruamente e correttamente espresse dalla corte
territoriale, che, dopo aver dato atto della facoltatività della recidiva (il fatto si era verificato
prima della modifica dell’istituto, intervenuta con la L n. 251 del 5/12/05; improprio pertanto il
richiamo difensivo alla sentenza costituzionale n. 192 del 2007), riteneva tuttavia di applicarla,
la specificità di essa nel caso concreto (indice dell’aggravata pericolosità sociale del prevenuto)
rendendo immeritevole la postulata prevalenza delle pur concesse attenuanti generiche (per le
condizioni di vita particolarmente svantaggiate e la giovane età).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 15/2/13
Con sentenza 24/3/11 la Corte di Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, confermava la
sentenza 12/3/10 del Tribunale di Sassari che in esito a giudizio abbreviato, con le attenuanti
generiche (ad elidere la contestata recidiva reiterata specifica nel quinquennio) e la diminuente
del rito, condannava Russo Saverio Francesco alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di
violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale della P5, con obbligo di soggiorno in
Alghero (il 15/9/05 era sorpreso senza autorizzazione in Sassari in compagnia del pregiudicato
Tevere Omar, entrambi intenti a iniettarsi sostanza stupefacente).