Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17263 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17263 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
ORDINANZA
sul ricorso prgposto da:
OKOH HENRY nato il 02/01/1973
avverso la seliten2:a del 21/06/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/6/2017, la Corte di appello di Venezia, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 19/1/2017 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Treviso, riqualificava la condotta ascritta a Henry
Okoh ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
rideterminando la pena inflitta in due anni di reclusione e 5.000,00 euro di
multa; allo stesso erano contestate plurime cessioni di cocaina a molteplici
2. Propone ricorso per cassazione l’Okoh, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della pronuncia; la Corte di appello non avrebbe
logicamente motivato in punto di circostanze attenuanti generiche, negate senza
valorizzare l’ampia confessione resa dall’imputato anche quanto al luogo di
acquisto della sostanza e di provenienza dei fornitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre in primo luogo richiamare il costante e condiviso
indirizzo interpretativo in forza del quale, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il Giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (per tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); ciò
premesso, ritiene la Corte che il Collegio di merito abbia fatto buon governo di
questo principio, redigendo al riguardo una motivazione adeguata e priva di
illogicità di sorta. Come tale, dunque, non censurabile.
In particolare, la sentenza ha richiamato i precedenti giudiziari a carico,
relativi a reati della stessa specie e commessi nel medesimo contesto temporale
di quelli qui in esame, fino a settembre 2016 (l’Okoh era stato tratto in arresto il
6/9/2016; ancora, aveva avuta applicata una pena, ex art. 444 cod. proc. pen.,
per analoghi fatti del 23/6/2011, allorquando era stato per la prima volta
arrestato); di seguito, la Corte di appello ha richiamato le condanne patite
all’estero, per come riferite dallo stesso imputato in sede di interrogatorio di
garanzia. Infine, la sentenza ha evidenziato che – in punto di confessione questa era stata soltanto parziale, non avendo il ricorrente riferito di tutte le
persone indicate in rubrica quali acquirenti.
soggetti, negli analitici termini di cui alla rubrica.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
sigliere etensore –
Il Presidente
equitativamente fissata in euro 3.000,00.