Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17262 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17262 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARTOLOMEI DAVID nato il 17/05/1966 a ROMA

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/3/2017, la Corte di appello di Roma confermava la
pronuncia emessa il 5/7/2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Latina, con la quale David Bartolomei era stato giudicato colpevole dei delitto
di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
61 n, 2, 337, 582, 585 cod. pen., 4, I. n. 110 del 1975 e condannato – con rito
abbreviato – alla pena di cinque anni, sei mesi di reclusione e 27.000,00 euro di

2. Propone ricorso per cassazione il Bartolomei, a mezzo del proprio
difensore, chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di appello avrebbe
confermato la condanna per il delitto in materia di stupefacenti pur in assenza di
indici univoci quanto alla detenzione a fine di spaccio; al riguardo, peraltro, non
sarebbe stato valorizzato – pur a fronte delle produzioni difensive – che la
somma di danaro in sequestro sarebbe stata parte della pensione del fratello,
ritirata dal ricorrente per il pagamento della badante, così come la bilancia
sarebbe stata di proprietà di un defunto zio, che l’avrebbe impiegata per il peso
del bicarbonato. Analogo vizio, ancora, è dedotto con riguardo ai capi a) e b),
atteso che il ricorrente – preso dal panico alla vista dei cani antidroga – non
avrebbe voluto affatto cagionare lesioni al militare intervenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo,
restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si
richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale
l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e),
cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile ictu ocu/i;

ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso

giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez.
U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).

multa.

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte,
osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento
impugnato si evidenziano come inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di
una violazione di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad
ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime
emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una
valutazione diversa e più favorevole.
Il che, come riportato, non è consentito.

proprio sulle questioni qui riprodotte – ha steso una motivazione del tutto
congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente
illogica; come tale, quindi, non censurabile. In particolare, quanto all’art. 73,
d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza ha evidenziato il dato ponderale della
sostanza (circa 300 grammi di cocaina) e l’elevato numero di dosi ricavabili 876 – non certo compatibile con un ipotetico uso personale (escluso, peraltro,
dall’assenza di prova circa lo stato di tossicodipendenza dell’imputato); quel che,
ancora, è stato poi negato anche dal ritrovamento, in sede di perquisizione
domiciliare, di un bilancino di precisione e di buste di cellophane, del tipo
impiegato per confezionare lo stupefacente. Ancora, la sentenza ha valorizzato la
somma di danaro rinvenuta (925,00 euro), che nessun documento difensivo
aveva ricondotto – con certezza – alla pensione di invalidità percepita dal fratello
del Bartolomei.
E senza che, in questa sede, si possa nuovamente esaminare il compendio
istruttorio richiamato nel ricorso (i soldi sarebbero serviti per pagare una
badante; la bilancia apparteneva allo zio defunto per pesare il bicarbonato),
atteso che trattasi di doglianza meramente fattuale, inammissibile innanzi al
Giudice di legittimità.
5. Alle medesime conclusioni, poi, si perviene quanto ai delitti di resistenza
a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, sui quali ancora la sentenza impugnata
risulta corredata da congruo argomento; qui non superabile, di certo, dal riferito
panico che avrebbe colto il ricorrente alla vista dei cani antidroga (sì da non
rendersi conto delle lesioni ce stava provocando al militare intervenuto),
asserzione di merito sulla quale, peraltro, la Corte di appello si è già
congruamente espressa.
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a

2

4. La doglianza, inoltre, oblitera che la Corte di appello – pronunciandosi

norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

nsigliere stensore

Il Presidente

ammende.

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