Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17261 del 23/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17261 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO
sul ricorso proposto da:
VOLPE PIETRO nato il 24/07/1986 a MODUGNO
avverso la sentenza del 03/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
Data Udienza: 23/02/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/10/2017, la Corte di appello di Bologna confermava la
pronuncia emessa il 21/3/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Forlì, con la quale Pietro Volpe era stato giudicato colpevole del
delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
309, e condannato – con rito abbreviato – alla pena di quattro anni di reclusione
e 14.000,00 euro di multa.
chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di appello avrebbe
argomentato la condanna con formule di mero stile, omettendo qualsivoglia
effettiva motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Osserva il Collegio, infatti, che la censura proposta – nei termini del vizio
motivazionale – risulta del tutto vaga, generica, astratta e priva di qualsivoglia
riferimento agli argomenti spesi in sentenza, nessuno dei quali, infatti, è mai
menzionato; e fermo restando, peraltro, che tale inammissibile doglianza in
punto di responsabilità mal si concilia con le deduzioni offerte in sede di appello,
laddove si contestava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, nulla
argomentando con riferimento alla (ormai pacifica) condotta illecita tenuta dal
Volpe.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
sigliere estensore
Il Presidente
DEPOSITATA
2. Propone ricorso per cassazione il Volpe, a mezzo del proprio difensore,