Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17261 del 15/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17261 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALESSIO GIOVANNI N. IL 22/01/1977
avverso la sentenza n. 1113/2011 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 29/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;

Data Udienza: 15/02/2013

Il tutto era rinvenuto nel corso di un’operazione dei Carabinieri all’interno di un’area recintata e
video sorvegliata (l’unico varco di accesso munito di cancello automatico) in cui vi erano una
dependance e due garage dell’abitazione dell’Alessio: parte in due distinti involucri posti in una
profonda buca a ridosso del muro perimetrale e parte in una falsa trave della tettoia di uno dei
garage.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche: nonostante l’incensuratezza dell’Alessio, l’ammissione
dei fatti nella loro gravità e il buon comportamento processuale, la Corte aveva ritenuto una
detenzione per conto di terzi (legati alla criminalità organizzata) meramente ipotetica e non
sorretta da alcun elemento probatorio. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Il processo era assegnato alla settima sezione penale di questa Corte. Il PG concludeva per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. La concessione o meno delle attenuanti
generiche è nella prudente discrezionalità del giudice di merito e, se correttamente motivata
(come nel caso), è estranea al giudizio di legittimità. Nella specie è stata logicamente disattesa
la tesi difensiva, per cui la detenzione delle armi rispondeva ad una semplice passione del loro
detentore: l’appassionato tiene gli oggetti in casa per goderne la vista e non separatamente
occultati in più nascondigli. In ordine alla causale vi è in più il significativo indizio (trascurato
dal ricorrente) del rinvenimento in uno dei due involucri sotterrati (contenente anche il fucile in
rubrica) di un biglietto con frasi e simboli iniziatici tipici delle consorterie criminali.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, che nel caso va applicata in misura
congruamente superiore al minimo per la palese pretestuosità e dilatorietà del ricorso.
Pqm
visti gli artt. 606.3. e 616 cpp,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 15/2/13

Il Presidente

Con sentenza 29/11/11 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza 17/1/12 del
Gup del Tribunale di Cosenza che in esito a giudizio abbreviato, esclusa l’ipotesi di concorso
formale, con la continuazione e con la diminuente del rito, condannava Alessio Giovanni alla
pena di anni 4 di reclusione e 3.000 euro di multa per i reati (in Rovito, il 29/9/10) di illegale
detenzione di tre armi comuni da sparo (due pistole e un fucile) con matricola abrasa (capo 1),
ricettazione delle medesime (capo 2), illegale detenzione di una parte di arma (un serbatoio di
fucile: capo 3), detenzione illegale di molte centinaia di munizioni di vario calibro (capo 4). Con
confisca e distruzione di quanto in sequestro.

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