Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17260 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17260 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
FRANCESCHINO AGATINO nato il 04/02/1976 a CATANIA
CHINNICI FRANCESCO nato il 18/J.2/1982 a CATANIA

avverso la sentenza del 05/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso a:le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania, provvedendo
sulle impugnazioni degli imputati ha rideterminato in anni quattro, mesi cinque e giorni
dieci di reclusione ed euro 17.777,00 di multa la pena inflitta a Chinnici Francesco, in
relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/90, e in anni due e mesi otto
di reclusione ed euro 12.000,00 di multa la pena inflitta Franceschino Agatino per i
medesimi reati.

lamentando violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione alla sua
condanna per la detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un
tombino nei pressi della sua abitazione, in quanto in relazione a tale reato il coimputato
Rossello era stato assolto, perché ritenuto estraneo alla detenzione di tale sostanza, sulla
base di elementi identici a quelli a carico del ricorrente, che non era stato osservato nei
pressi del luogo in cui era occultata la sostanza stupefacente.
Ha proposto ricorso per cassazione anche Francesco Chinnici, denunciando
anch’egli violazione di legge penale e vizio della motivazione, per motivi identici a quelli
dell’altro ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, affidati a censure identiche e quindi esaminabili congiuntamente, sono
inammissibili.
Gli appelli degli attuali ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili a causa della
loro tardività e l’assoluzione del coimputato Rossello dalla contestazione di detenzione di
cocaina di cui al capo a) della rubrica è stata, correttamente, ritenuta riconducibile a
ragioni di natura esclusivamente personale, dunque non estensibili agli altri imputati, ai
sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., in quanto derivante dalla sua personale estraneità alla
detenzione di tale sostanza occultata in un tombino nei pressi della abitazione di
Franceschino, come tale non estensibile agli altri coimputati non appellanti (rectius
appellanti tardivamente).
I rilievi formulati dai ricorrenti sono, dunque, volti a sovvertire tale ricostruzione
della vicenda sul piano del merito e a censurare, peraltro in modo generico, la
qualificazione come personali (riguardando la sua partecipazione alla vicenda) dei motivi
di impugnazione che hanno condotto alla assoluzione del coimputato Rossello dal reato di
cui al capo a) relativamente alla detenzione della cocaina, e sono, pertanto,
inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

1

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agatino Franceschino,

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA