Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1726 del 26/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1726 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
INFANTOLINO FRANCESCO N. IL 10/03/1967
avverso l’ordinanza n. 73/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 13/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/scntite le conclusioni del PG Dott. c R ( tu E 5- A e (
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 26/11/2013

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 13.12.2012 la Corte d’appello di Caltanissetta, in
funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente l’istanza proposta da
Francesco Infantolino di riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione,
ex artt. 81 cpv. Cod. pen. e 671 Cod. proc. pen., tra i reati di cui a numerose
sentenze di condanna a suo carico. In particolare la Corte territoriale riteneva
sussistente detto vincolo, per la vicinanza nel tempo e per l’omogeneità delle

escluso però quello commesso il 12.04.2001, provvedendo quindi a determinare la
pena complessiva (anni 4, mesi 7 di reclusione ed Euro 4.079,80 di multa). Era
invece negato il chiesto vincolo quanto alle altre condanne, riferite a reati eterogenei
(furto, estorsione, falso e truffa), e -come detto- quanto a quella in data 29.03.2001
(per l’episodio di spaccio del 12.04.2001) che, pur attinente a stupefacenti, aveva
però modalità talmente singolari (in ambiente carcerario) da non potersi presumere
frutto di preordinato ed unitario disegno criminoso.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto

condannato che motivava l’impugnazione, limitata all’esclusione del reato commesso
in data 12.04.2001, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : – era contraddittorio ritenere esso
condannato avere commesso, nello stesso periodo di tempo, reati omogenei
determinati dallo stato di tossicodipendenza, e negare la continuazione per un
singolo episodio; – lo stato di carcerazione dell’acquirente non poteva invalidare tale
presupposto.Considerato in diritto
1. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con
ogni dovuta conseguenza di legge.2. Ed invero l’impugnata ordinanza, con valutazione in fatto non censurabile
davanti a questa Corte di legittimità, nonché attenendosi a corretti parametri
valutativi, ha escluso che l’episodio di cessione commesso in data 12.04.2001, per la
sua specificità, ma soprattutto per la sua evidente occasionalità, possa essere
considerato esecutivo di un’unitaria e preventiva ideazione criminosa. Si tratta di
valutazione logica e coerente per nulla intaccata dalle argomentazioni del ricorrente
che si basano unicamente sull’omogeneità delle condotte e sulla collocazione
territoriale delle stesse, elementi che -pur dotati di astratto valore sintomaticofiniscono per essere del tutto irrilevanti nella concreta fattispecie, in particolare a
fronte della rilevata occasionalità delle circostanze specifiche del caso. Ed infatti non
1

condotte, tra i reati in materia di stupefacenti di cui a cinque sentenze di condanna,

si può ragionevolmente sostenere che già all’inizio delle prime condotte illecite
l’Infantolino potesse prevedere che suo fratello di lì a qualche anno sarebbe stato in
carcere e potesse poi consegnare la droga ad altro detenuto (che ne venne a morte).
L’evidente mancanza di specificità induce una valutazione di mera dedizione, in capo
al condannato, a delitti di quella specie, di per sé insufficiente a ritenere la
continuazione nei suoi corretti connotati normativi. In tal senso diventa anche
irrilevante il dedotto stato di tossicodipendenza che -come del tutto correttamente
ha rilevato il giudice a quo- non può dirsi avere influito sulla concreta determinazione

centrale nella complessiva valutazione- il giudice dell’esecuzione ha rilevato come si
ponga anche un elemento di notevole distanza temporale rispetto agli ultimi fatti
omogenei, circostanza anch’essa preclusiva della chiesta continuazione. Anche tale
aspetto della vicenda, oggetto di congrua e logica motivazione da parte della Corte
territoriale, non trova alcuna contraria deduzione da parte del ricorrente la cui
impugnazione, non confrontandosi con la vera ratio decidendi del provvedimento,
non può che essere ritenuta aspecifica e dunque generica.3. In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve
essere dichiarato inammissibile ex artt. 591 e 606, comma 3, Cod. proc. pen.Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza
del disposto dell’art. 616 Cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua,
di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di
colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma il 26 Novembre 2013 Il Consigliere estensore

Il Presidente

del reato in questione così come realizzato. Infine -ma trattasi di dato altrettanto

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