Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1726 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1726 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE Soc. Coop. Pa. Parte civile
Nel processo a carico di
1) ORSI GIUSEPPE NATO IL 24/3/1951
avverso la sentenza n. 49/2011 TRIBUNALE DI BELLUNO SEZIONE
DISTACCATA DI PIEVE DI CADORE, del 18/10/2011
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO
IACOVIELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore della parte civile avv. ANTONIO PRADE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Belluno sezione di Pieve di Cadore con sentenza del 18
ottobre 2011 proscioglieva Orsi Giuseppe dal reato di minaccia ai sensi dell’art.
612 cod. pen. per mancanza di querela, così riqualificata la originale
contestazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni consistenti nella
minaccia nei confronti di un impiegato della Banca popolare dell’Alto Adige per la
effettuazione di operazioni bancarie di suo interesse. Il giudicante riteneva che la
minaccia rivolta per telefono all’impiegato non fosse finalizzata ad ottenere alcun
vantaggio della gestione del rapporto con la banca.
Contro tale decisione propone ricorso diretto per cassazione il difensore della
persona offesa costituita parte civile Banca popolare dell’Alto Adige rilevando la

Data Udienza: 23/11/2012

manifesta illogicità della motivazione ed il travisamento della prova in quanto il
giudicante aveva deciso senza alcuna valutazione delle prove richieste dal
Pubblico Ministero e dalla Parte Civile e non aveva offerto alcuna motivazione per
giustificare che la condotta, pur qualificata dal glp a seguito di imputazione
coatta quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni nei confronti del banca,
dovesse invece essere intesa quale minaccia. Peraltro la chiara richiesta della
consegna del denaro, rivolta non nei confronti dell’impiegato in quanto tale ma
nei confronti della banca chiariva il contenuto della pretesa dell’Orsi.

motivazione solo apparente.
Non risulta, infatti, effettuata alcuna valutazione delle prove offerte a
sostegno della accusa ed il giudicante si limita ad una interpretazione del capo di
imputazione – invero correttamente formulato per descrivere una azione
rientrante nella ipotesi di cui all’articolo 393 codice penale – e, con affermazioni
apodittiche, sostiene che non vi sia stata una pressione nei confronti della banca
in quanto tale ma un semplice atteggiamento di generica minaccia nei confronti
del dipendente. La decisione, peraltro, appare incerta laddove vede
quale ipotetica anche tale versione (“sembra …”), ragione che rendeva ancor più
opportuno, prima di decidere, raccogliere le prove richieste dalle parti.
La sentenza va quindi annullata perché si proceda a nuovo giudizio ? cd” Vs•-vv40
f 4~04 4.4 sm.„0454t.tv:pt. —
,1„ 4rtt 1)4~4. A’81614440

41

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di
Belluno .

Ce.i” h

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