Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17258 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17258 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

O RDI NANZA
sul ricorso pr)posto da:
PAZZAGLIA GIULIANO nato il 10/11/1959 a RIMINI

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato
la sentenza del Tribunale di Forlì, con cui Giuliano Pazzaglia era stato condannato alla
pena di mesi quattro di arresto ed euro 11.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui
agli artt. 44, lett. b), 93 e 94 d.P.R. 380/2001.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 191, 62, comma 1, 63 e 350, comma 7, cod. proc. pen., in relazione

Comune di Savignano sul Rubicone, che aveva riferito quanto dichiaratogli dall’imputato
e dalla polizia giudiziaria e quanto dal primo dichiarato in occasione del sopralluogo, in
violazione del disposto delle norme processuali denunciate, essendo state utilizzate le
dichiarazioni rese spontaneamente dall’indagato alla polizia giudiziaria e trattandosi di
elementi di prova essenziali nella ricostruzione della vicenda e nella affermazione di
responsabilità dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dell’atto d’appello, è inammissibile, essendo volto
a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi a carico, nonché
manifestamente infondato.
La Corte d’appello è, infatti, pervenuta alla conferma della sentenza di primo
grado, disattendendo le doglianze dell’imputato, evidenziando come il suddetto teste
Versari non avesse riferito quanto dichiaratogli dall’imputato, bensì la condotta dallo
stesso tenuta in occasione del sopralluogo, sulla base della quale era stata desunta la sua
veste di committente delle opere abusive, sottolineando come l’imputato fosse l’unico
soggetto presente all’atto di tale sopralluogo, si fosse trattenuto a interloquire con gli
operanti e fosse pienamente informato delle opere abusive, escludendo quindi che
fossero state riferite dichiarazioni rese dall’imputato.
La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato gli altri elementi a carico, costituiti
dall’età e dalle condizioni di salute della proprietaria del fondo nel quale erano state
realizzate le opere (nata nel 1923 e affetta da cecità), dai rapporti di parentela tra
l’imputato e la proprietaria, dalla attività di commercio di materiali edili svolta
dall’imputato.
Sulla base di questo complesso di elementi è stata, dunque, ribadita
l’affermazione di responsabilità dell’imputato, escludendo la sussistenza delle violazioni di
norme processuali denunciate dall’imputato.
Quest’ultimo con il ricorso in esame denuncia nuovamente la medesima
violazione di norme processuali, già esclusa dalla Corte d’appello, e propone una
rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto in modo logico dai giudici di merito, in
riferimento alla sua veste di committente, non consentita nel giudizio di legittimità.

all’utilizzo delle dichiarazioni rese dal teste Versari, responsabile dell’Ufficio tecnico del

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza e il contenuto non consentito delle doglianze cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata

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