Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17256 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17256 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso prgposto da:
FRANCESCONI CLAUDIO nato il 27/06/1975 a ROMA

avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la
responsabilità di Claudio Francesconi esclusivamente in relazione alla detenzione a fine di
cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R.
309/90, rideterminando la relativa pena in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro
1.600,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, lamentando l’omessa indicazione della quantità di pena eliminata a seguito

d.P.R. 309/90, e anche la mancata indicazione del computo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure prive di autentico confronto critico con la
motivazione della sentenza impugnata, di cui non sono stati considerati tutti i passaggi
argomentativi, è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità dell’imputato ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione di eroina e cocaina,
determinando la relativa pena in mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa (pena
base anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.500,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis
cod. pen. ad anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa, ulteriormente ridotta per il
rito abbreviato adottato dall’imputato a mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa).
La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione
dell’imputato, lo ha assolto dalla contestazione di illecita detenzione di eroina
(ritenendola destinata ad uso personale), condannandolo alla pena anzidetta di mesi sei e
giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa (pena base mesi 15 di reclusione ed
euro 3.600,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. a mesi 10 di reclusione ed euro
2.400,00 di multa, ulteriormente ridotta per il rito a mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed
euro 1.600,00 di multa).
Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla mancata
indicazione del computo della pena e della frazione della stessa eliminata a seguito della
assoluzione dalla contestazione di illecita detenzione di eroina, essendo stati chiaramente
indicati i passaggi del calcolo della pena e sottolineata la sua differenza in minus rispetto
a quella precedentemente determinata.
La stessa rientra, poi, nella nuova cornice edittale del trattamento sanzionatorio
della detenzione illecita delle sostanze stupefacenti, ed è dunque conforme alla legge,
mentre la valutazione di merito in ordine al suo computo non è suscettibile di censura nel
giudizio di legittimità, appartenendo ai poteri di apprezzamento e valutazione della

l

della applicazione del più mite trattamento sanzionatorio di cui all’art. 73, comma 5,

condotta propri dei giudici di merito, di cui è stato fatto corretto esercizio, dandone conto
con motivazione idonea.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

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