Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17255 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17255 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

sul ricorso prgposto da:
BEN MNASSAR IMED nato il 15/02/1975

avverso la sentenza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso a le parti;
sentita la relEzione svolta dal Consighere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato
la sentenza del Tribunale di Bologna del 3/3/2017, con cui, a seguito di giudizio
abbreviato, Imed Ben Mnassar era stato condannato alla pena di mesi quattro di
reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5,
d.P.R. 309/90, e 4 I. n. 110 del 1975.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione, con riferimento

impropria al di fuori della abitazione, essendo privo di fissa dimora e bisognoso del
coltello per aprire una bottiglia di vino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivisitazione delle
risultanze di fatto già adeguatamente e logicamente apprezzate dai giudici di merito.
La Corte d’appello ha ritenuto infondata la giustificazione fornita dall’imputato
riguardo al porto di un coltello della lunghezza di venti centimetri, non essendo stata
dimostrata alcuna circostanza legittimante tale porto, né dimostrato l’utilizzo per aprire
una bottiglia di vino (peraltro inidoneo a considerare di ritenere giustificato il porto del
coltello), e l’imputato, nel ribadire la censura, afferma la legittimità del porto dell’arma,
proponendo una doglianza, in ordine alla ricostruzione della vicenda e alla sua
valutazione, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso in
esame, di motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

alla esclusione della sussistenza di un giustificato motivo per il porto di un’arma

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