Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1725 del 23/11/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1725 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Alfredo Filippo Gregorio Silvaggio, nato a Maierato il 16.9.1956
avverso la sentenza del 26 maggio 2011 emessa dalla Corte d’appello di
Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del sostituto procuratore generale Francesco Mauro
Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato Vincenzo Belvedere, cha ha insistito per l’accoglimento del
ricorso.

Data Udienza: 23/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro ha
confermato la sentenza del 1° luglio 2008 con cui il Tribunale di Vibo Valentia
aveva condannato Alfredo Filippo Gregorio Silvaggio a due anni e otto mesi di
reclusione per il reato di concussione, con la pena accessoria dell’interdizione

Secondo l’accusa, Silvaggio, abusando della sua qualità di sindaco,
avrebbe costretto Antonio Mangione, amministratore della SPI s.p.a.
incaricata di realizzare un capannone per conto del Comune di Maierato, a
promettergli di revocare l’incarico affidato alla ditta Montesano per lavori di
sbancamento del terreno e messa in opera delle fondamenta del capannone
stesso.
La Corte territoriale, anche sulla base della conversazione registrata il
3.12.2005 tra l’imputato e il Mangione, ha ritenuto sussistente il reato di cui
all’art. 317 c.p., in quanto il sindaco non avrebbe consentito il rilascio del
permesso per costruire il capannone se Mangione non avesse prima
estromesso l’impresa di Montesano dai lavori accessori all’opera assegnata
alla SPI; la ragione di un tale atteggiamento risiedeva, secondo i giudici di
merito, nella volontà di arrecare un danno al Montesano, che stava insistendo
per il pagamento di alcune opere eseguite per conto del Comune e, inoltre,
per “punire” la figlia di quest’ultimo, Cinzia Montesano, colpevole di essersi
assentata alle sedute consiliari creando così problemi alla maggioranza che
I
governava il Comune di Maierato.

2. Gli avvocati Giovanni Marafioti e Vincenzo Belvedere, nell’interesse
dell’imputato, hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
– inutilizzabilità della conversazione registrata dal Mangione all’insaputa del
Silvaggio per inosservanza degli artt. 191, 234 e 179 c.p.p.: si esclude che la
registrazione possa essere considerata un documento ai sensi dell’art. 234
c.p.p. e come tale legittimamente acquisito e si sostiene che la registrazione
effettuata debba considerarsi atto di indagine difensiva, acquisito in violazione
dei divieti di cui all’art. 191 c.p.p.;
– manifesta illogicità della motivazione in relazione alla registrazione del
3.12.2005: si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni

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dai pubblici uffici.

motivazione in ordine alle deduzioni contenute nell’atto di appello in cui si
rilevava la non intelligibilità della registrazione, anche in conseguenza del
livello audio molto basso che avrebbe reso incomprensibili le parole
pronunciate dall’imputato, inoltre si denuncia l’equivocità assoluta della prova;
– erronea applicazione dell’art. 317 c.p. e vizio di motivazione: si rileva che la
sentenza non ha indicato né provato l’esistenza di pressioni da parte del

l’estromissione della ditta Montesano, ma si è trattato di una ricostruzione dei
fatti del tutto apodittica, priva di concreti riscontri; inoltre, non è stata
dimostrata la eventuale coartazione subita dal Mangiane; d’altra parte, i
giudici non hanno considerato che lo stesso Montesano ha dichiarato di avere
sospeso i lavori solo per la mancanza di alcuni documenti;
– vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative: si
assume che la sentenza abbia offerto una motivazione apparente sulle
testimonianze, omettendo peraltro ogni considerazione sulla dedotta
inattendibilità del Mangione, le cui dichiarazioni risultano contraddette da
quelle degli altri testimoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo, attinente alla registrazione eseguita da Antonino
Mangione nel corso di un colloquio con l’imputato, è del tutto infondato.
Costituisce orientamento assolutamente pacifico di questa Corte che la
registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti, ad opera di un
soggetto che ne sia partecipe, è prova documentale pienamente utilizzabile,
anche se effettuata dietro suggerimento o su incarico della polizia giudiziaria,
trattandosi, in ogni caso, di registrazione operata da persona protagonista
della conversazione, estranea agli apparati investigativi e pienamente
legittimata a rendere testimonianza nel processo (tra le tante, Sez. VI, 13
marzo 2011, n. 31342, Renzi; Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 16986, Abis; Sez.
I, 19 febbraio 2009, n. 14829, Foglia). Pertanto, correttamente il colloquio
oggetto di registrazione è stato utilizzato e preso in considerazione dai giudici
di merito ai sensi dell’art. 234 c.p.p., al fine di verificare la stessa attendibilità
della persona offesa. La tesi difensiva, secondo cui la registrazione avrebbe
dovuto essere qualificata come atto di indagine difensiva, acquisito in
violazione dei divieti di cui all’art. 191 c.p.p., è priva di qualsiasi fondamento,

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sindaco per costringere o indurre la persona offesa a porre in essere

anche tenuto conto che gli atti ricompresi nelle investigazioni difensive
disciplinate nel codice di procedura sono tutti tipizzati e non prevedono forme
di registrazione come quella in esame, che continuano ad essere considerate
come documenti che possono essere prodotti in giudizio.

4. Sono, invece, fondati, i motivi con cui il ricorrente deduce, sotto diversi

Innanzitutto, con l’atto di appello si era censurata la non intelligibilità del
significato della conversazione e su questo punto la sentenza non offre
risposte, se non indirettamente richiamando genericamente la decisione di
primo grado.
Ma, soprattutto, la carenza della motivazione emerge in relazione alla
ricostruzione della condotta dell’imputato, in quanto la sentenza non chiarisce
in cosa sia consistita l’induzione e in che modo questa abbia avuto l’effetto di
determinare la persona offesa ad aderire alla richiesta. In particolare, non
risulta se effettivamente vi sia stata l’estromissione dell’impresa Montesano
dai lavori affidati dal Comune alla società SPI di Mangione; inoltre, manca del
tutto ogni valutazione sulla capacità e sulla idoneità della richiesta
dell’imputato a provocare una coartazione della volontà della persona offesa.
Circostanze che l’imputato aveva fatto valere in appello, ma sulle quali i
giudici di secondo grado non hanno offerto risposte complete, omettendo
anche di prendere in considerazione quanto sostenuto dalla difesa, secondo
cui lo stesso Montesano avrebbe sospeso i lavori solo per la mancanza di
alcuni documenti necessari.

5.

Questa carenza motivazionale determina l’annullamento della

sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per un
nuovo giudizio.
P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte
d’appello di Catanzaro per nuovo giudizio.
Così deciso il 23 novembre 2012
Il Consigl re estensore

profili, il vizio di motivazione.

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