Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17249 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17249 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

O RDI NANZA
sul ricorso proposto da:
ROMEO GIUSEPPE nato il 15/08/1942. a FERRUZZANO

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/2/2017, la Corte di appello di Reggio Calabria
confermava la pronuncia emessa il 1°/10/2013 dal Tribunale di Locri, con la
quale Giuseppe Romeo era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 6,
comma 1, lett. b), I. n. 210 del 2008 e condannato alla pena di due mesi di
reclusione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, chiedendo

condanna con argomento gravemente viziato ed in forza di elementi del tutto
insufficienti; ancora, non avrebbe adeguatamente considerato la relazione del
consulente di parte Romeo, che avrebbe descritto con precisione l’intero
impianto di depurazione dell’opificio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, in
data 28/8/2017, allorquando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.
103 che – a decorrere dal 3/8/2017 – ha modificato l’art. 613 cod. proc. pen. nel
senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale
iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Quel che non si riscontra nel caso di specie.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

nsigliere estensore

Il Presidente

l’annullamento della pronuncia. La Corte di appello avrebbe confermato la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA