Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17248 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17248 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATALDO LUCA nato il 11/01/1990 a PESCARA

avverso la sentenza del ’27/04/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/4/2016, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale
riforma della pronuncia emessa il 12/4/2013 dal Tribunale di Pescara,
rideterminava la pena a carico di Luca Cataldo in un anno di reclusione e
3.000,00 euro di multa; allo stesso era contestato il delitto di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto a fine di vendita sostanze
stupefacenti del tipo cocaina, hashish ed ecstasy nei quantitativi di cui alla

2. Propone ricorso per cassazione il Cataldo, a mezzo del proprio difensore,
chiedendo l’annullamento della pronuncia. La Corte di appello avrebbe negato le
circostanze attenuanti generiche con argomento inadeguato, ossia senza
considerare gli elementi al riguardo dedotti dalla difesa. Quanto al trattamento
sanzionatorio, poi, la sentenza non avrebbe tenuto conto delle novità normative
nelle more intervenute quanto alla fattispecie contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre ribadire il costante e condiviso indirizzo interpretativo in
forza del quale, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per
tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); ciò premesso, osserva
il Collegio che la Corte di appello ha fatto buon governo di questo principio,
negando le circostanze in esame per l’assenza di elementi favorevoli, non
potendosi valutare ex se sul punto la giovane età dell’imputato, così come il
modesto quantitativo di sostanza detenuta, in uno con l’assenza di una stabile
organizzazione. Elementi, questi ultimi, che la sentenza ha congruamente
indicato come già esaminati nell’ottica del riconoscimento dell’ipotesi di lieve
entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Quanto, poi, al trattamento sanzionatorio, del tutto apodittico risulta
l’assunto difensivo secondo il quale la Corte di merito non avrebbe tenuto conto
delle modifiche medio tempore introdotte in ordine alla fattispecie contestata;
nessun elemento depone in tal senso, ed anzi il fatto che la sentenza contenga
una riduzione della pena consente di concludere proprio nel senso opposto.

rubrica.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

cnsigliere estensore

Il Presidente

equitativamente fissata in euro 3.000,00.

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