Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17247 del 23/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17247 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIGLIANO CARMELA nato il 09/05/1966 a NAPOLI

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/2/2017, la Corte di appello di Napoli confermava la
pronuncia emessa il 10/3/2016 dal locale Tribunale, con la quale Carmela
Marigliano era stata giudicata colpevole del delitto di cui all’art. 291-bis, d.P.R. n.
43 del 1973 e condannata alla pena di due anni, sei mesi di reclusione ed
800.000,00 euro di mula; alla stessa era contestata l’illecita detenzione di
230,900 kg. di tabacchi lavorati estero.

l’annullamento della pronuncia; l’assenza di elementi processuali a carico
avrebbe imposto l’assoluzione della ricorrente, negata dalla Corte, peraltro, con
pronuncia priva di effettiva motivazione,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame è manifestamente infondato per assoluta genericità e carenza
di carattere specifico, non risultando avanzata – oltre a mere formule di stile alcuna effettiva critica al percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di
appello; percorso, peraltro, concernente il solo trattamento sanzionatorio,
essendosi concentrata la doglianza di merito esclusivamente su tale profilo, con
esclusione, quindi, di ogni questione in punto di responsabilità. Materia ormai
coperta da giudicato e, pertanto, insuscettibile di qualsivoglia censura in questa
sede, come quella invece proposta dalla Marigliano (senza alcun accenno,
peraltro, alla quantificazione della pena).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018
Il Presidente

DEPOSITATA

2. Propone ricorso per cassazione la Marigliano, personalmente, chiedendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA