Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17246 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17246 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso prfflosto da:
MARMOLEJOS CASTILLIO LEO DAN rato il 31/01/1977 a JARABACOA( REP.
DOMINICANA)

avverso la sentenza del 25/07/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/7/2017, il Tribunale di Torino applicava a Leo Dan
Marmolejos Castillio – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di tre anni,
otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all’art.
73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; disponeva altresì la confisca della
autovettura usata per il trasporto, mentre ordinava la restituzione all’avente
diritto dei telefoni cellulari e delle relative schede.

chiedendo l’annullamento della pronuncia; il Tribunale avrebbe disposto la
confisca del mezzo in assenza di adeguata motivazione, tale da individuare il
necessario collegamento funzionale tra reato riconosciuto e misura ablativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il gravame risulta manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre premettere che, per costante e condiviso indirizzo di
questa Corte, la confisca facoltativa prescritta dall’art. 240, comma 1, cod. pen.
è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato,
dovendo la prima esser collegata al secondo non da un rapporto di mera
occasionalità ma da uno stretto nesso strumentale, rilevatore dell’effettiva
probabilità del ripetersi di un’attività punibile (tra le molte, Sez. 3, n. 30133 del
5/4/2017, Saldutti, Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv.
262399; Sez. 6, n. 13049 del 5/3/2013, Spinelli, Rv. 254481).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di questo
principio, disponendo la confisca dell’autovettura usata dal ricorrente dopo aver
verificato che la stessa era munita di “doppifondi creati sotto i sedili anteriori che
si aprivano mediante un congegno manuale idoneo a sganciare parte del sedile”;
luogo laddove, per l’appunto, la sostanza stupefacente era stata rinvenuta dai
militari operanti, sì da emergere evidente il nesso strumentale appena sopra
richiamato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché
quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 3.000,00.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

Il Presidente

nsigliere stensore

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