Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17243 del 23/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17243 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

sul ricorso prgposto da:
MONTEFIORI DAVIDE SIMONE nato il 11/10/1967 a LERICI

avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di MASSA
dato avviso a le parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 23/02/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Massa, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Davide Simone
Montefiori alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui agli artt.
45, comma 1, e 104, comma 3, lett. a), d.lgs. 624/1996 (ascrittogli per avere omesso,
quale legale rappresentante della S.r.l. La Fiordichiara, di prevedere misure adeguate per
sopprimere gli accumuli di sostanze nocive nell’atmosfera, o per estrarli o eliminarli in
prossimità della fonte, omettendo di dotare alcuni mezzi meccanici operanti all’interno di

una cava di dispostivi idonei e di realizzare condotti di ventilazione).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, convertito in ricorso per
cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando l’erroneità della propria
affermazione di responsabilità, in quanto al momento della contestazione la propria
società non era più titolare della cava nella quale sarebbero state compiute le omissioni
contestategli, ceduta precedentemente alla S.r.l. CMV MARMI.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo volto a censurare la ricostruzione dei fatti
compiuta dal Tribunale.
La responsabilità dell’imputato è stata affermata a seguito del rilievo della
mancanza dei dispositivi di estrazione o riduzione dei fumi in epoca in cui la società
amministrata dall’imputato era ancora titolare della cava nella quale erano state
riscontrate tali omissioni, sottolineando l’irrilevanza della successiva cessione del relativo
ramo d’azienda ad altro soggetto, per essere le omissioni state riscontrate in un
momento in cui la cava era ancora gestita dalla società amministrata dall’imputato,
irrilevante risultando ai fini della consumazione del reato e della individuazione del
responsabile il fatto che la contestazione dello stesso fosse avvenuta successivamente a
detta cessione.
A fronte di tale ricostruzione, pienamente logica, l’imputato ribadisce il rilievo
assorbente della cessione della titolarità della cava, proponendo una censura alla
ricostruzione della vicenda sul piano storico non consentita nel giudizio di legittimità e,
comunque, manifestamente infondata, irrilevante essendo la contestazione dell’illecito
rispetto alla individuazione del suo momento consumativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
1

o t;

un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2018

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

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